IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 15 dicembre 1997.
   Visti i ricorsi n. 14375/1997 reg. gen., proposto da Albensi Simone
 ed altri, come da unito elenco, rappresentati e difesi  dagli  avv.ti
 Gabriele   Ussani   d'Escobar   e   Marco  Tortorella,  elettivamente
 domiciliati presso il primo in Roma, via della Conciliazione  n.  44;
 n.  14376/1997  reg.  gen.,  proposto  da  De  Angelis Federica, e n.
 14377/1997  reg.    gen.,  proposto  da  Gasbarra  Simona,   entrambe
 rappresentate  e  difese  dall'avv.  Marco  Tortorella, elettivamente
 domiciliate presso il medesimo in Roma, via G. Antonelli n. 4;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica  -  C.U.N.,  in  persona  del  Ministro pro-tempore, e le
 Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  (ricc.  nn.  14375/1997  e
 14376/1997)  e "Tor Vergata" di Roma (ric. n. 14377/1997), in persona
 dei  rispettivi   rettori   in   carica,   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato e per legge domiciliati presso
 la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento:
     ric. n. 14375/1997: del provvedimento, contenuto nella rispettiva
 graduatoria concorsuale, di non ammissione dei ricorrenti al corso di
 laurea in scienze della comunicazione, del bando di concorso 5 agosto
 1997 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
     ric. n. 14376/1997: del provvedimento, contenuto nella rispettiva
 graduatoria concorsuale, di non ammissione della ricorrente al  corso
 di  diploma  universitario  in  fisioterapia, del bando di concorso 4
 luglio  1997  e  di  ogni  altro   atto   presupposto,   connesso   e
 consequenziale;
     ric.  n 14377/1997: del provvedimento, contenuto nella rispettiva
 graduatoria concorsuale, di non ammissione della ricorrente al  corso
 di  diploma  universitario  in fisioterapia, del bando di concorso 28
 luglio  1997  e  di  ogni  altro   atto   presupposto,   connesso   e
 consequenziale;
   Nonche' i ricorsi:
     n. 14418/1997 reg. gen., proposto da Marchetti Walter;
     n.  14420/1997  reg. gen., proposto da Di Fazio Barbara, entrambi
 rappresentati e difesi dagli avv.ti Cinzia Pezzotti e Paolo  Mazzoli,
 elettivamente  domiciliati  presso  il secondo in Roma, via Panama n.
 12;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica,  in  persona  del  Ministro  protempore, e l'Universita'
 degli  studi  di  L'Aquila,  in  persona  del  rettore   in   carica,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
 legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei  Portoghesi  n.
 12,  per  l'annullamento  del  bando  di  concorso  1 agosto 1997 per
 l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria,
 di  tutti  gli atti preordinati, conseguenti o connessi, ivi compresi
 la graduatoria finale, i provvedimenti degli organi  dell'Universita'
 e  del  M.U.R.S.T. recanti limitazioni all'accesso al predetto corso,
 ed i decreti ministeriali 21 luglio 1997, n. 245 e 31 luglio 1997.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  i  rispettivi  atti  di  costituzione  in   giudizio   delle
 amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  camera  di  consiglio  del  15  dicembre  1997,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta  la
 riunione  ai  soli  fini  della  trattazione  della  presente fase di
 giudizio - i ricorrenti  investono  i  provvedimenti  specificati  in
 epigrafe  nella  parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
 ai corsi di laurea o  di  diploma  universitario  a  cui  i  medesimi
 aspirano  ad  essere  iscritti  per l'anno accademico 1997-1998, e ne
 chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale
 richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'Amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (n. 350 posti per il  corso  di  laurea  in  scienze
 della  comunicazione  dell'Universita'  "La Sapienza" di Roma; n. 155
 posti  per  il  corso  di  diploma  universitario   in   fisioterapia
 dell'Universita'  "La  Sapienza" di Roma, n. 55 posti per il corso di
 diploma universitario in fisioterapia dell'Universita' "Tor  Vergata"
 di  Roma,  n.  19  posti  per  il  corso  di  laurea  in odontaiatria
 dell'Universita' di L'Aquila).
   L'agire dell'Amministrazione - in particolare  il  d.m.  21  luglio
 1997,  n.  245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova  dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.  17,  comma
 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto
 emanato  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi  di
 cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  citato,  a  seguito  della  detta modifica,
 stabilisce che  il  Ministero  "definisce,  su  conforme  parere  dei
 C.U.N.,  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle
 scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche  d'ufficio,  la  relativa
 questione  di  costituzionalita'  per  contrasto  col principio della
 riserva di legge e, conseguentemente con gli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mirano le  azioni  intraprese  discende,  nella  specie,  solo  dalla
 eventuale  eliminazione  dalla  realta'  giuridica della disposizione
 che, conferendo il detto potere  all'amministrazione,  consente  alla
 stessa  di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si'
 che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 questione.
   E' infatti evidente che la caducazione delle norme  che  consentono
 al  Ministro  di  porre  limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la
 soddisfazione  piena   dell'interesse   dedotto   in   giudizio   dai
 ricorrenti,    consentendo   loro   l'ammissione   al   corso   senza
 sottomettersi  a  procedure  selettive,  mentre  le   altre   censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di  soddisfazione  al  predetto interesse e si presentano subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma  precitata,  che  costituisce,
 allo  stato,  la  fonte  del  potere esercitato dall'amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'Amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  t.a.r.  Toscana,  sez.  I,  24
 aprile  1997,  n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e
 sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II,  21  marzo
 1995, n.  197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della Costituzione a
 stabilire espressamente  che  "la  Repubblica  detta  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare  mediante  concorso  per  esami;  l'art. 3, legge 21 luglio
 1961, n. 685, che limitava l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962
 al 1964/1965, per un numero  predeterminato  di  posti  da  assegnare
 mediante  concorso  per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a.  nell'ambito, peraltro,  fissato  dalla
 legge  stessa  (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto
 1982, n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio  programmato  dei
 corsi  di  laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria
 il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale
 - ai primi sei anni successivi all'attivazione di  ciascun  corso  di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per la determinata materia non preclude al legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  costituzionale  5  febbraio 1986, n. 34 e
 giurisprudenza ivi richiamata:  sentt. nn. 4, 30 e 122 deI  1957;  70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n.
 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge  n.  127
 del    1997,   non   sembra   esente   dai   precitati   profili   di
 incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione  (C.U.N.),
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ai corsi unaversitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 comma  4,  citato,  per  contratto col principio costituzionale della
 riserva relativa di legge  nonche'  con  gli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.